Erbaluce di Caluso o Caluso DOCG

“Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”;
“Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso” spumante;
“Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito;
“Erbaluce di Caluso” passito riserva o “ Caluso” passito riserva.

Caratteristiche generali

Tipologia Secco: colore giallo paglierino con riflessi verdolini; profumo delicato di frutta fresca, fiori di campo e erbe aromatiche; sapore secco, fresco, con netta sapidità e finale leggermente amarognolo.
Tipologia Spumante: colore paglierino brillante, bollicine fini, profumo fragrante con note di crosta di pane e agrumi, gusto vivace e fresco.
Tipologia Passito: colore dorato ambrato; profumo complesso di miele, agrumi canditi, albicocche secche, zafferano; sapore dolce ma sostenuto dall’acidità, ricco e persistente.

Regione

Piemonte (Canavese, prov. Torino e Biella).

Zone di produzione

Intero territorio dei seguenti comuni:
Provincia di Torino: Agliè, Aglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa Canavese, Piverone, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische.
Provincia di Vercelli: Moncrivello.
Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone.

Requisiti Disciplinari

Il vino “Erbaluce di Caluso” spumante o “Caluso” spumante deve essere elaborato con il metodo tradizionale della seconda fermentazione in bottiglia con un periodo minimo di permanenza sui lieviti di 15 mesi .

Per la tipologia “Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito, l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento che deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 29%.

I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: 36 mesi a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia;
Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: 48 mesi decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia.

L’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per
ciascuno di essi di seguito indicata:
Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: dal 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia;
Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: dal 1° novembre del 4° anno successivo alla vendemmia.

“Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;

“Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol.;

“Erbaluce di Caluso”passito o “ Caluso”passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.; anche per la menzione “riserva”.

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